PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice civile).

      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dai seguenti: «Nell'applicazione del principio di cui al primo comma, il giudice determina prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, e comunque stabilisce, a loro garanzia, l'allocazione preferenziale presso la residenza di uno dei genitori. In ogni caso il giudice provvede a determinare con esattezza i tempi e le modalità della presenza dei figli con ciascun genitore, avvalendosi nel caso di contestazioni o di specifiche richieste delle parti di idonea consulenza. Fissa altresì, nel medesimo provvedimento con il quale stabilisce circa l'affidamento e l'allocazione preferenziale, la misura delle contribuzioni che entrambi i genitori sono tenuti a dare ai figli per il loro mantenimento, disponendo anche il modo in cui ciascuno di essi deve provvedere alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
      2. Al terzo periodo del primo comma dell'articolo 155-quater del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tali casi la richiesta può essere accolta previa valutazione dell'interesse della prole a mantenere ivi l'allocazione con il medesimo genitore. Il provvedimento di caducazione del diritto al godimento della casa familiare deve essere espressamente motivato».
      3. Al primo comma dell'articolo 155-quinquies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà per il genitore allocatario di poter agire direttamente per la corresponsione dell'assegno, ove non corrisposto al figlio

 

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dall'obbligato, anche ricorrendo al pagamento da parte di terzi datori di lavoro».
      4. All'articolo 155-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «Il giudice dispone,» sono inserite le seguenti: «sempre ricorrendo all'ausilio di un consulente che sia in grado di leggere, comprendere e tradurre le dichiarazioni di un minore,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'audizione viene disposta in locali diversi dall'aula di udienza e, ove questi non siano disponibili, in orari diversi da quelli delle udienze. All'audizione hanno diritto a presenziare i consulenti delle parti ove la stessa non possa essere registrata su supporto videofonico»;

          b) al secondo comma, sono premesse le seguenti parole: «Il giudice, sin dall'udienza presidenziale, in ogni caso, informa entrambe le parti sulle opportunità offerte dal percorso di mediazione familiare come soluzione per vivere una genitorialità paritetica».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il procedimento nel quale sono stati disposti i provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile sia definito, per la soluzione delle controversie insorte in ordine al pacifico esercizio della bigenitorialità è competente il tribunale che ha emesso i provvedimenti, che si assumono violati, in favore dei minori»;

          b) il numero 4) del secondo comma è abrogato.

 

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Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54).

      1. All'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. La competenza a decidere sui giudizi di cui alla presente legge è attribuita al tribunale ordinario».